mercoledì 3 maggio 2017

Contributo comunale per lo smaltimento dell'amianto

 CITTÀ DI PIENZA ALLEGATO I BANDO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE E LORO PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIENZA. L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della Delibera di G.C. n° 67 del 27 aprile 2017 ha disposto lo stanziamento di Euro 5.000,00 per la costituzione di un Fondo per la concessione di contributi per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto (pannelli, coperture di amianto-cemento, tegole, grondaie, intradossi, rivestimenti, tubature, canne fumarie, cassette di risciacquo e stoccaggio, contenitori per fiori e piante) provenienti da utenze domestiche iscritte nella banca dati TARI comunale. La concessione di contributi verrà ammessa fino ad esaurimento del Fondo 2017. LINEE GUIDA 1. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI Potranno beneficiare dei contributi le persone fisiche (in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento) che effettuano interventi consistenti nella rimozione e smaltimento di manufatti o materiali contenente amianto proveniente esclusivamente dai fabbricati cittadini residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Pienza (Utenze domestiche iscritte a ruolo TARI). Sono escluse le operazioni di incapsulamento e confinamento. Sono, inoltre, escluse dal contributo eventuali spese di progettazione, di acquisto di materiali sostitutivi e loro messa in opera. Sono ammessi a contributo gli interventi effettuati con inizio lavori successivamente alla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Comunale che costituisce il fondo (attraverso un’apposita variazione di bilancio dal capitolo N.U prestazione Servizi), seguendo l'ordine cronologico delle richieste fino ad esaurimento. Verrà considerato come momento conclusivo dell'intervento la data di conferimento del materiale contenente amianto all'impianto autorizzato per lo smaltimento, come risultante dalla quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto. Si rammenta che, con la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". sono state vietate la commercializzazione di amianto e la produzione di prodotti contenenti amianto a far data dal 28 aprile 1993. Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente con I'ausilio di Ditte iscritte alla categoria 10 A e 10 B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in conformità alle normative vigenti. Sono esclusi dal contributo interventi su immobili rispetto ai quali i relativi proprietari, alla data di presentazione della domanda, risultino destinatari di avvio di procedimento finalizzato all'emanazione di un provvedimento amministrativo che imponga la rimozione, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti contenenti amianto presso un centro di recupero e/o discarica, secondo le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti in materia di smaltimento dell'amianto. 2. ENTITA' DEL CONTRIBUTO L'entità del contributo per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto sotto forma legata in matrice cementizia (pannelli, coperture di amianto-cemento, tegole, grondaie, intradossi, rivestimenti) o manufatti (tubature, canne fumarie, cassette di risciacquo e stoccaggio, contenitori per fiori e piante), destinato esclusivamente ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di fabbricati residenziali e loro pertinenze, ammonta al 40% della spesa sostenuta, comprensiva del Piano di Lavoro, al netto di IVA, fino ad un contributo massimo erogabile di euro 500,00 per immobile, comprese le pertinenze, regolarmente accatastato e situato nel territorio comunale. Il proprietario di più immobili oggetto di intervento ha diritto a un contributo cumulativo massimo di euro 600,00 purché gli immobili siano situati in ambiti diversi di intervento e non confinanti o nel medesimo lotto residenziale. Il contributo comunale non può essere cumulabile con altre agevolazioni (compreso Conto Energia), fatta comunque salva la possibilità, se applicabile, della detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili. L'ammissione al contributo non sostituisce autorizzazioni, permessi necessari sotto il profilo edilizio - urbanistico e adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. MODALITA' DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO Il richiedente prenota l’erogazione del contributo presentando, a pena di esclusione, l’apposito modulo (ALLEGATO A) compilato in ogni parte e corredato obbligatoriamente dalla seguente documentazione: a) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente; b) documentazione fotografica del manufatto in amianto prima dell'intervento; c) preventivo di spesa redatto da ditta iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; d) in caso di opere che interessano edifici condominiali, copia del verbale dell'assemblea condominiale di approvazione degli interventi oggetto del presente bando, debitamente sottoscritto; e) autorizzazione del proprietario nel caso il richiedente sia titolare di diritto reale sull'immobile diverso dal diritto di proprietà. 4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La richiesta di erogazione del contributo, da presentarsi su modello allegato (ALLEGATO B), dovrà essere presentata entro 12 (dodici) mesi dalla data di prenotazione. Il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione tecnico contabile comprovante l'avvenuta ultimazione dell'intervento, verificata, costituita da: a) dichiarazione del soggetto beneficiario dell'avvenuto intervento con documentazione fotografica dello stato finale, indicazione della pratica edilizia (se necessaria), dell'indirizzo dell'edificio, degli estremi catastali e del peso del materiale contenente amianto conferito; b) copia della fattura rilasciata dalla ditta specializzata comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento e copia dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati eseguiti i pagamenti con evidenziata la causale; c) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante I'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto. d) Coordinate bancarie o postali del conto del dichiarante. Verranno effettuati controlli sulle istanze di finanziamento e sulle richieste di erogazione del contributo (da presentare obbligatoriamente con utilizzo dei modelli proposti in forma di autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000), al fine di valutare la veridicità dei contenuti e della documentazione presentata. 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Pienza: geom. Riccardo Fè. 6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di Pienza ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Pienza: geom. Riccardo Fè. 7. INFORMAZIONI La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico del Comune in Corso Rossellino, 61 o sul sito internet del Comune di Pienza www.comune.pienza.si.it . Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’arch. Giuseppina Ferrigno, il geom. Alessandro Goracci (0578748600), telefonicamente tutte le mattine e nei pomeriggi di martedì e giovedì, via email agli indirizzi ferrigno@comune.pienza.si.it o goracci@comune.pienza.si.it . 

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